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Ocm vino e promozione sui mercati dei paesi terzi. La Conferenza Stato-Regioni sancisce l’intesa sul decreto, condizionato da alcuni emendamenti

La Conferenza Stato-Regioni del 28 marzo ha sancito l’intesa sul decreto relativo ad “Ocm vino modalità attuative della misura ‘promozione’ sui mercati dei paesi terzi”.
Le Regioni hanno però condizionato l’intesa all’accoglimento di alcuni emendamenti (formulati in un documento, consegnato al Governo, contenente due raccomandazioni). “Visto l’assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che, in persona del Sottosegretario Alessandra Pesce, ha sottolineato l’accoglimento di tali emendamenti” è sttao quindi possibile raggiungere l’intesa.
Si riporta di seguito il testo del documento con gli emendamenti e le raccomandazioni proposti dalle Regioni (già pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it) ed il link all’atto della Conferenza Stato-Regioni.
Posizione sullo schema di decreto del ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante Ocm vino modalità attuative della misura “promozione” sui mercati dei paesi terzi di cui all’art. 45, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento e del consiglio del 17 dicembre 2013
Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Punto 11) Conferenza Stato Regioni La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti: – all’art. 5 lett. c) sostituire le parole “tre Regioni” con le parole “due Regioni”; – all’art. 9 lett. f) sostituire le parole “5 milioni” con le parole “tre milioni”; – all’art. 11: • cassare la lett. g); • aggiungere la seguente lettera: “…) il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati”; – all’art. 13, punto 6) sostituire le parole “5 milioni” con le parole “3 milioni”. La Conferenza esprime, infine, le seguenti raccomandazioni non condizionanti ai fini dell’intesa: – all’art. 2, nella definizione di “produttore di vino”, si suggerisce di specificare che i prodotti a monte del vino devono essere di provenienza italiana; – all’art. 9, comma 2, andrebbe previsto che tale circostanza si realizza solo nel caso in cui il soggetto abbia comportato l’acquisizione di una premialità. In tutti gli altri casi sarebbe sufficiente l’esclusione del solo soggetto in conflitto salvaguardando il progetto stesso. Roma, 28 marzo 2019
Documento Approvato – AGRICOLTURA: POSIZIONE SU OCM VINO, MISURA DI “PROTEZIONE” SU MERCATI PAESI TERZI

CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 28.03.2018 – ATTI: Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante OCM vino modalità attuative della misura “Promozione” sui mercati dei Paesi Terzi di cui all’art. 45, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
(Regioni.it 3589 – 10/04/2019)

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TM

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